Art. 3.
(Istituzione di case famiglia per cani).

      1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2-ter - (Case famiglia per cani). - 1. Qualsiasi cittadino che intende adottare cani, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, nel numero minimo di tre e massimo di dieci, può richiedere al comune di residenza l'iscrizione all'elenco comunale delle case famiglia per cani.
      2. Il richiedente, all'atto della domanda, deve specificare il numero di cani che intende adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 1, e allegare una dichiarazione di conformità degli spazi e dei locali disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), nonché di accettazione delle condizioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3.
      3. Il comune, previa verifica da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali dell'idoneità del richiedente valutata con riferimento alla conoscenza della corretta detenzione degli animali e degli obblighi cui i proprietari devono attenersi ai sensi della normativa vigente in materia, iscrive il richiedente medesimo nell'elenco delle case famiglia per cani del proprio territorio di competenza e provvede a contattare la casa famiglia prescelta ai fini del comma 5 dell'articolo 2, senza nessun obbligo di affido per il titolare, tranne nel caso in cui la struttura abbia superato la capacità di cui alla lettera a) del comma 5 all'articolo 3.

 

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      4. La titolarità di una casa famiglia per cani non comporta alcuna corresponsione economica. Essa tuttavia dà il diritto, sulla base di un programma annuale predisposto dal comune, ad accedere a buoni sconto per l'acquisto di prodotti alimentari e per visite e cure veterinarie gratuite anche con studi medici veterinari privati convenzionati con il comune stesso.
      5. Il titolare di una casa famiglia per cani è autorizzato a tenere in custodia a pagamento cani di proprietà di terzi, nella misura massima del 50 per cento della disponibilità di cui al comma 1, previa iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      6. Il comune può revocare la titolarità di una casa famiglia per cani qualora a seguito di un controllo risultino omesse le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo o accertate le violazioni previste dall'articolo 5».